Diventano più flessibili i congedi di maternità obbligatoria per le
lavoratrici e vengono ampliate le possibilità di ricorrere al congedo
anche da parte delle libere professioniste, nonché a quello di paternità
in alternativa alla madre per i lavoratori: sono parecchie le novità a sostegno
della genitorialità inserite nel decreto del Governo sui tempi di
conciliazione lavoro-famiglia, in esercizio della delega prevista dal Jobs
Act, la Riforma del Lavoro.
Maternità lavoratrici dipendenti
·
Parto anticipato: nel caso in cui il bambino nasca prima
del previsto, i giorni di maternità obbligatoria che la lavoratrice non ha
goduto prima del parto, possono essere aggiunti a quelli successivi alla
nascita, anche se la somma dei due periodi supera il limite complessivo dei cinque
mesi. Già prima era possibile aggiungere questi giorni al periodo
successivo al parto, la novità consiste nel fatto che ora il periodo totale può
superare i cinque mesi. Lo prevede l’articolo 2, comma 1, lettera a, del
decreto, che va a modificare l’articolo 16, comma 1, lettera d, del Dlgs
151/2001.
·
Ricovero del neonato: se il neonato viene ricoverato in una
struttura pubblica o privata, la madre può chiedere la sospensione della
maternità per il periodo compreso nei primi tre mesi dopo il parto
(maggiorato degli eventuali giorni non goduti prima della nascita in caso di
parto anticipato). Questo, una sola volta per ogni figlio, e previa
presentazione di certificato medico che attesti la compatibilità dello stato di
salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa. Lo prevede
l’articolo 2, comma 1, lettera b, del decreto, che aggiunge l’articolo
16 bis al sopra citato Dlgs 151/2001. Il successivo articolo 4 del decreto
attuativo del Jobs Act sulla conciliazione lavoro-famiglia prevede poi che
questa possibilità valga anche nel caso in cui il congedo di maternità sia
preso per adozione o affidamento.
·
Indennità di maternità: è corrisposta anche
nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro che si verifichi durante
i periodi di congedo di maternità per colpa grave da parte della lavoratrice,
costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro. Prima,
invece, il diritto all’indennità piena restava solo nel caso di cessazione dell’attività
da parte dell’azienda e di scadenza del termine del contratto.
·
Dimissioni: se la lavoratrice si dimette nel corso
del periodo in cui è vietato il licenziamento (tutto il primo anno di vita del
bambino), non è tenuta al preavviso. Lo stesso discorso vale per il padre che
prenda il congedo di paternità in alternativa a quello obbligatorio di
maternità della madre, nei casi in cui è previsto.
Congedo di paternità
La possibilità per il padre di usufruire del congedo di paternità al
posto della madre, nel caso in cui quest’ultima debba rinunciare al congedo
di maternità (per grave malattia o per decesso) oppure nel caso di abbandono o
di affidamento esclusivo del bambino, viene riconosciuta anche se la madre è
una lavoratrice autonoma, con diritto alla maternità. E spetta anche al
padre autonomo, nella stessa misura prevista per la madre (regolamentata
dall’articolo 66 del Testo Unico a tutela della genitorialità), previa domanda
all’INPS, per tutta la durata del congedo o per la parte residua che sarebbe
spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre
ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al
padre. L’indennità spetta anche al padre libero professionista per il
periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista, nel caso in
cui quest’ultima non ne usufruisca.
Il padre che intenda avvalersi della paternità al posto della madre (nei
casi in cui è prevista questa possibilità) deve presentare al datore di lavoro
la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono,
il padre lavoratore rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 445/2000.
Il congedo di maternità non retribuito previsto per la lavoratrice inel
periodo di residenza all’estero richiesto dalle adozioni
internazionali può essere utilizzato, in alternativa, dal padre, anche se
la madre non è una lavoratrice (prima questo possibilità per il lavoratore era
limitata al caso di madre lavoratrice che non prendeva questo congedo). L’ente
autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione
certifica la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore.
Lavoratrici autonome
Le lavoratrici autonome (o i lavoratori che usufruiscano del congedo
obbligatorio), iscritte alla gestione separata INPS hanno diritto
all’indennità anche se il committente non ha versato i contributi
previdenziali.
In caso di adozione internazionale, è istituita per le lavoratrici
iscritte alla Gestione Separata INPS, che non abbiano altre forme di previdenza
obbligatorie, un’indennità di maternità per i cinque mesi successivi
all’ingresso del minore in famiglia, con condizoni stabilite da apposito
decreto ministeriale.
Libere professioniste
Alle madri libere professioniste spetta l’indennità di maternità anche in
caso di adozione e affidamento con le stesse regole previste per le
dipendenti (prima, invece, era limitata al caso di minore fino a sei anni di
età). La madre deve presentare domanda al suo ente di previdenza entro 180
giorni dall’ingresso del minore in famiglia.